I.N.P.D.A.P.

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I - Normativa

INFORMATIVA N. 33

 

 

 

 

Roma, 02/07/2003

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato

- Agli Enti con personale iscritto

alle Casse CPDEL, CPS, CPI;

- Alle Corti d’Appello

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del

Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

 

 

 

OGGETTO: Precisazioni in merito alla trasformazione dell’attività lavorativa in part-time ai sensi del DM 29 luglio 1997, n. 331.

 

Come è noto la normativa sul tempo parziale di cui all’oggetto riconosce la facoltà di cumulare il trattamento di quiescenza con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei confronti di coloro che all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti d’età anagrafica e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al pensionamento di anzianità.

 

La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM 331/1997 è riconosciuta, pertanto, anche nelle seguenti fattispecie:

 

· lavoratrici del settore pubblico con limite di età fissato a 65 anni che intendano trasformare il rapporto di lavoro in part-time dopo il compimento del 60° anno di età, purché siano in possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (35 anni). Infatti, anche se l’articolo 2, comma 21 della legge n. 335/1995 prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia a domanda dopo il compimento del 60° anno età, tale fattispecie è subordinata ad esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte delle interessate.

 

· Lavoratori pubblici che abbiano già raggiunto il 40° anno di anzianità contributiva, qualora il regolamento dell’ente e/o amministrazione di appartenenza non preveda espressamente il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento di tale requisito contributivo.

Per contro, la facoltà di cui sopra non può essere esercitata da coloro i quali siano già in possesso dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti per il collocamento a riposo di ufficio. Si precisa, infine, che gli interessati, qualora nel corso della prestazione di lavoro a part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio e richiedano, in virtù di esplicite disposizioni normative, di essere trattenuti in servizio, possono continuare a svolgere attività lavorativa in part-time cumulando la pensione, così come determinata all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro, fino al periodo massimo previsto per il trattenimento.

 

 

 

Sull’argomento sono state emanate dall’Inpdap le seguenti disposizioni:

- Circolare n. 61 del 27 novembre 1997;

- Informativa n. 68 del 22 luglio 2002.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

 

 

 

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